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Economia e Finanza

 

IL REGOLAMENTO EMAS

Con la pubblicazione e la successiva adozione del regolamento comunitario CEE n. 1836/93 denominato EMAS (Eco Management Audit Scheme), è nata una nuova concezione della tutela ambientale per tutte quelle attività produttive che ne intendano accettare i dettami. Il regolamento EMAS si rivolge, nella sua prima stesura, alle aziende che si pongono il problema della compatibilità ambientale, al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile che permetta loro di produrre senza entrare in conflitto con l’ambiente, dichiarando ufficialmente tale volontà alla comunità, rendendo pubblici i propri obiettivi da raggiungere in termini ambientali. Si è passati cioè dal concetto di tutela dell’ambiente inteso come "costo" per l’azienda, ad un concetto di tutela inteso invece come "risorsa economica".

Il concetto fondamentalmente nuovo del regolamento EMAS consiste nella iscrizione volontaria al registro EMAS della Comunità Europea. Per le aziende si prospetta così una nuova politica tesa non solo al rispetto di tutte le normative e leggi vigenti contro l’inquinamento, ma anche al superamento di queste, mediante l’attuazione di una politica aziendale che ponga come suo interesse primario quello di fissare nel tempo determinati obiettivi di qualità ambientali.

L’adesione volontaria al regolamento EMAS prevede l’applicazione di un sistema gestionale che può essere riassunto in 5 fasi:

una prima fase detta di ANALISI AMBIENTALE, in cui l’imprenditore valuta l’impatto ambientale della propria attività e fissa autonomamente dei limiti di impatto da conseguire, individuando cioè gli obiettivi più significativi e ragionevolmente perseguibili su cui cercare di limitare il proprio impatto sull’ambiente;

la seconda fase, detta di POLITICA AMBIENTALE, prevede l’adozione di un programma teso al conseguimento e miglioramento degli obiettivi prefissati, definendo risorse, responsabilità e tempistica nella realizzazione;

la terza fase consiste nell’implementazione di una POLITICA AMBIENTALE che garantisca l’efficienza di una struttura organizzativa del tipo Sistema di Gestione Ambientale (SGA), così come definita nelle norme ISO 14001 (dove ISO sta per International Standard Organization);

la quarta fase prevede il riesame periodico del sistema e un’eventuale revisione della POLITICA AMBIENTALE adottata, laddove si dovesse ravvisare l’inadeguatezza delle misure prese o l’incapacità dell’intero sistema a raggiungere gli obiettivi assunti;

la quinta fase – infine - prevede la DICHIARAZIONE AMBIENTALE, ovvero la redazione del documento che rende pubblico l’impegno ambientale assunto. È questo il documento che, previo esame da parte di un auditore esterno all’azienda, dovrà essere convalidato e certificato mediante verifica sia della rispondenza del sistema al regolamento EMAS, che della effettiva capacità dell’azienda a perseguire gli obiettivi fissati.

Tutte le aziende certificate EMAS sono iscritte nel registro europeo EMAS, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

A seguito della prevista revisione da parte della Comunità Europea, è stato varato il Regolamento CE n. 761/2001, detto EMAS II. Questo estende il campo di applicabilità del regolamento a tutte le organizzazioni, cioè a società, enti, ditte, imprese, autorità o istituzione o parte o combinazione di essi, controllata o no, pubblica o privata, che ha amministrazione o funzioni proprie.

Si offre in questo modo agli stessi Enti locali la possibilità di integrare la tradizionale politica ambientale, volta al mero controllo del rispetto delle leggi, con quanto previsto dal regolamento EMAS. In pratica, questo comporta la possibilità per i singoli Comuni di definire determinati obiettivi ambientali da raggiungere nel proprio territorio, coinvolgendo le singole attività presenti. L’obiettivo di prevenire eventuali anomalie o situazioni ambientali critiche potrebbe essere raggiunto mediante le seguenti azioni:

pianificazione territoriale e individuazione di obiettivi e responsabilità;

verifica e monitoraggio delle attività coinvolte;

armonizzazione tra attività produttive, turistiche e di servizio presenti sul territorio;

partecipazione e consenso dei cittadini;

gestione delle risorse ambientali e salvaguardia della loro tipicità;

educazione ambientale della popolazione;

incentivazioni economiche per tutte quelle attività che volessero assumere atteggiamenti eco-compatibili.

In termini economici, attraverso l’adesione al Regolamento EMAS e il coinvolgimento delle diverse attività produttive, il Comune potrebbe vantare incrementi legati a nuovi flussi di turismo, nonché alla valorizzazione di prodotti gastronomici locali, eventualmente a denominazione controllata o garantita.

Non è da sottovalutare infine la possibilità di prevenire disastri ambientali attraverso politiche ecologiche volte ad azioni che prevengano, ad esempio, dissesti idrogeologici.

 

 

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Giorgio Gandini direttore responsabile - periodico telematico - reg. Tribunale di Roma N.613 del 30/12/2004

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